1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i questori dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. È altresì, stabilita in sede negoziale una retribuzione aggiuntiva relativa alla responsabilità di servizi di ordine pubblico; tale retribuzione deve essere correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della sua tipologia, ed alla consistenza