Art. 21.
(Retribuzione di risultato).

      1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

          a) per i questori dal Ministro dell'interno;

          b) per i dirigenti preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

      2. È altresì, stabilita in sede negoziale una retribuzione aggiuntiva relativa alla responsabilità di servizi di ordine pubblico; tale retribuzione deve essere correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della sua tipologia, ed alla consistenza

 

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numerica degli uomini delle Forze dell'ordine impiegati.
      3. Un ulteriore trattamento aggiuntivo è previsto per la presidenza o la partecipazione a commissioni interne quali quelle disciplinari e tecniche ovvero per tutti gli incarichi affidati al singolo funzionario dal capo dell'ufficio che esulano dalla ordinaria attività dell'ufficio nell'ambito del quale lo stesso presta servizio, quali gli incarichi di docenza per l'aggiornamento e l'addestramento del personale.